Rilascio certificati

Certificazioni

Si porta a conoscenza del personale, degli alunni e dei genitori degli alunni che l’art.15 della legge n. 183-2011, entrata in vigore il 1 gennaio 2012, ha apportato modifiche al DPR 445/2000, recante il TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Il Ministro della Pubblica amministrazione e della semplificazione ha emanato la Direttiva n. 14/2011 circa gli adempimenti necessari.

Nello specifico è previsto che  “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine astati, qualita’ personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.  Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta’ sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.” (AUTOCERTIFICAZIONI)

Da tale data i cittadini, nei rapporti con gli organi delle pubbliche amministrazioni e i gestori dei pubblici servizi (Ente Poste, ENEL, Trenitalia, gestori telefonici, ecc.), non potranno utilizzare certificati e dovranno sottoscrivere dichiarazioni sostitutive di certificati (art. 46 DPR 445/00) o di atti di notorietà (art. 47 DPR 445/00).

Si rammenta che l’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati che sostituisce. Con la nuova normativa, quindi, la scelta del cittadino è diventata un obbligo, in quanto la pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico DEVONO accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà.

Sarà cura delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori dei Pubblici Servizi provvedere alle verifiche tramite l’acquisizione diretta delle notizie dalle stesse Pubbliche Amministrazioni e/o, provvedere a “idonei controlli, anche a campione”, delle dichiarazioni sostitutive,a norma dell’art. 71 del DPR n. 445 del 2000.

Pertanto, in ottemperanza alla nuova norma, l’Istituto Comprensivo Don Raffelli  rilascia esclusivamente certificati validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati, sui quali è riportata, pena nullità, la dicitura prevista dalla legge:

” Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge 183/2011)”

Tali certificati possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo per i casi elencati nel D.P.R. 642/72 Tab All. “B”, e nella L. 405/90, o nei casi previsti da altre norme speciali.  Per conoscere quali sono i principali documenti in esenzione dall’imposta di bollo scarica il primo allegato in fondo a questa pagina.

Si ricorda  che il cittadino ha l’obbligo di citare all’amministrazione a cui fa richiesta di certificazione l’uso e la norma che esenta dall’imposta di bollo, che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato. Pertanto, la responsabilità per una eventuale evasione dell’imposta, prevista dal D.P.R. 642/72 e successive modificazioni ed integrazioni, ricade esclusivamente sul richiedente e sul funzionario pubblico che lo ha agevolato nel rendere possibile l’evasione dell’imposta. La mancata applicazione dell’imposta di bollo prevede in solido una penale da 2 a 10 volte l’imposta di bollo non pagata.

 

Autocertificazioni

In osservanza dell’articolo 15 della legge n. 183/2011, le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi non possono più richiedere né accettare dai privati certificati prodotti da altri uffici pubblici.

Le autocertificazioni di suddividono in dichiarazioni sostitutive di certificazione (articolo 46 del D.P.R. 445/2000) e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (articolo 47 del D.P.R. 445/2000).

Con la dichiarazione sostitutiva di certificazione si possono dichiarare una serie di stati, qualità personali e fatti, espressamente previsti dalla legge, in sostituzione delle normali certificazioni.

Con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si possono dichiarare stati, qualità personali e fatti, anche relativi ad altri soggetti, di cui l’interessato è a diretta conoscenza (fatte salve le eccezioni espressamente previste dalle legge) e che non rientrano tra quelli oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione (elencati nell’articolo 46 del Dpr 445/2000).

E’ importante ricordare che l’interessato è personalmente responsabile di ciò che dichiara: nel caso in cui l’Amministrazione abbia un fondato dubbio sulla veridicità di quanto dichiarato, è tenuta ad effettuare idonei controlli e ad adottare gli eventuali provvedimenti.